Il Tribunale di Treviso, con decreto del 1° luglio 2020, ha osservato che la costituzione del Comitato interno ex art. 13 del Protocollo Condiviso del 14 marzo 2020 (successivamente aggiornato il 24 aprile u.s.) per l’applicazione e la verifica delle regole in esso stabilite all’interno dei luoghi di lavoro deve intervenire nell’ambito di ciascuna unità produttiva locale. Se l’impresa è dotata di più sedi aziendali, non è sufficiente la costituzione di un comitato a livello centrale.
I fatti di causa
Il caso di specie trae origine da un procedimento ex art. 28 dello Statuto dei lavoratori attivato da una organizzazione sindacale nei confronti di una società di servizi di pulizia e sanificazione svolti all’interno delle strutture ospedaliere. In particolare, l’organizzazione sindacale lamentava la condotta antisindacale della società che non avere costituito, all’interno dell’ospedale di Treviso, il Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”.
La società si era limitata a costituire un unico Comitato centrale per la sede operativa Nord Est del quale, tuttavia, non facevano parte né erano in qualche modo state coinvolte le RSA e RLS Cisl dell’ospedale di Treviso.
Infine, l’organizzazione sindacale si doleva della gestione deficitaria dell’emergenza sanitaria in quanto non erano mai stati effettuati i controlli sullo stato di salute dei lavoratori impegnati nei servizi di pulizia presso l’ospedale neanche al rientro di costoro da periodi di malattia.
Le motivazioni del Tribunale
Secondo il Tribunale trevigiano la previsione del Protocollo Condiviso relativa alla costituzione “in azienda” di un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo interno con “la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e delle RLS”, deve essere letta nel senso che i comitati debbono essere attivati nella specifica realtà territoriale e ambientale in cui si collocano le attività lavorative aziendali. Ciò “in quanto luogo dove si manifestano le concrete e specifiche esigenze da monitorare, attenzionare, risolvere in modo condiviso”.
Pertanto, la condotta dell’impresa che non solo omette la costituzione dei Comitati a livello locale, ma anche non coinvolge nella costituzione del Comitato centrale le RSA delle sedi aziendali territoriali è configurabile quale condotta antisindacale poiché lesiva di prerogative sindacali così come specificamente previste e conformate dalla normativa anti Covid.
La ratio di tale conclusione risiede nel rilievo che la pandemia ha avuto una diffusione irregolare sul territorio italiano che ha richiesto interventi e risposte differenti sulla base delle specifiche dinamiche assunte localmente dalla diffusione del coronavirus.
Il Tribunale, infine, ha colto l’occasione per specificare che il carattere vincolante del Protocollo Condiviso deriva dall’aver assurto quest’ultimo rango di fonte primaria a seguito del suo recepimento da parte del DPCM 26 aprile 2020.
Altri insights correlati:
Infortuni sul lavoro: Responsabilità datoriale non automatica
Infortuni da Covid-19: i chiarimenti forniti dall’INAIL con la circolare 22/2020