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Agenti, fine rapporto con le vecchie regole

10 Feb 2015

Il vecchio accordo economico collettivo (Aec) che regola i rapporti fra gli agenti e rappresentanti di commercio e le case mandanti del settore industriale e della cooperazione regola ancora la disciplina delle indennità di fine rapporto (articoli 10 e 11). L’accordo del 2002, infatti, resterà ancora applicabile sino alla scadenza per i contratti di agenzia in essere che rimangano in vigore sino al 31 marzo 2017, nonché sino al 31 dicembre 2015 per tutti i contratti di agenzia in corso alla data di entrata in vigore del nuovo Aec.

Il nuovo accordo, in vigore dal 1° settembre scorso, contiene peraltro numerose novità (si veda «Il Sole 24 Ore» del 31 luglio). In primo luogo per quanto concerne le variazioni di zona e/o prodotti e/o clienti e/o misura delle provvigioni, la disciplina è stata modificata in senso favorevole all’agente. Il limite delle variazioni di «rilevante entità», infatti, è ora pari al 15% (prima era del 20%).

Sul punto si segnala che l’accordo introduce la possibilità per le parti di derogare al termine di preavviso – che deve essere «non inferiore a quello previsto per la risoluzione del contratto» – per procedere ad una variazione di rilevante entità.

Sempre in materia di ius variandi in capo al preponente, è stata introdotta, per la prima volta, la facoltà per l’agente di non accettare le variazioni unilaterali apportate dal preponente qualora queste siano, oltre che di rilevante, anche «di media entità».

Quanto, invece, alle variazioni di lieve entità, l’Aec prevede che l’insieme delle stesse apportate in un periodo di 18 mesi (24 in caso l’agente sia monomandatario) antecedenti la variazione deve considerarsi come un’unica variazione. Il periodo precedente di riferimento era di 12 mesi, sia per i mono, sia per i plurimandatari: anche in tal caso, dunque, si tratta di una modifica migliorativa per gli agenti.

Un’altra modifica, in senso favorevole all’agente, concerne le provvigioni dovute a quest’ultimo sugli affari proposti e conclusi anche dopo lo scioglimento del contratto. Nello specifico, è mutato il periodo temporale entro cui l’agente ha diritto alla provvigione su tali affari: nell’Aec del 2002 il «termine ragionevole» era quantificato in quattro mesi successivi alla cessazione del rapporto, ora aumentato a sei mesi.

Il termine per il preponente per comunicare l’eventuale rifiuto delle proposte di commissione inviate dall’agente passa da 60 a 30 giorni.

Per quanto concerne l’indennità sostitutiva del preavviso, con la nuova formulazione è sufficiente che l’agente abbia maturato il diritto alle provvigioni e ad altro tipo di corrispettivo affinché tali importi concorrano a determinare la base di calcolo dell’indennità. Dal tenore letterale della precedente formulazione della norma, infatti, concorrevano a determinare la base di calcolo per l’indennità solo le somme effettivamente liquidate all’agente nel periodo considerato. Inoltre, il nuovo Aec 2014 ha chiarito che l’indennità va calcolata su tutte le somme dovute all’agente a titolo di corrispettivo: quindi, non solo sulle provvigioni, ma anche su premi e compensi ulteriori.

Si segnala, ancora, che le parti sociali hanno tentato di porre fine al diffuso contenzioso riguardante le modalità di calcolo dell’indennità di fine rapporto di cui all’articolo 1751 del Codice civile e al rapporto di tale norma con le previsioni dell’Aec.

È stato introdotto un nuovo criterio di calcolo dell’indennità meritocratica che recepisce le indicazioni della Corte di giustizia europea e ricalca i principi contenuti nella direttiva 653/86/Cee.

In sostanza, l’elemento meritocratico, che si aggiunge al Firr e all’indennità suppletiva di clientela, verrà calcolato tenendo conto di un «periodo di prognosi» e di un «tasso di migrazione» della clientela a seconda della natura, mono o plurimandataria, del contratto e della durata del rapporto.

Fonte:

Il Quotidiano del Lavoro – Il Sole 24 Ore e Norme e Tributi – Il Sole 24 Ore
www.quotidianolavoro.ilsole24ore.com/art/contratti-lavoro/2015-02-09/agenti-fine-rapporto-le-vecchie-regole-212748.php

 

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