È entrata in vigore il 29.12.17 la legge sul c.d. Whistleblowing, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 14.12.17 ed approvata il precedente 30 novembre. La normativa, composta di tre soli articoli, ha il preciso scopo di introdurre nel nostro ordinamento misure di protezione nei confronti dei lavoratori dipendenti (pubblici e privati) che si rendano autori di segnalazioni di reati o di irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito del rapporto di lavoro. Al fine di rendere effettivo tale meccanismo di contrasto agli illeciti, per quanto riguarda i lavoratori dipendenti del settore privato, la normativa interviene sul D.Lgs. 231/01, modificando la portata dell’art. 6. In particolare, viene disposto che i modelli organizzativi debbano prevedere: (i) l’attivazione di canali finalizzati alla trasmissione delle segnalazioni, le quali devono necessariamente garantire l’anonimato del segnalante, (ii) che le stesse segnalazioni debbano fondarsi su elementi precisi e concordanti e (iii) un sistema sanzionatorio capace di colpire, da un lato, coloro i quali violino le misure di tutela del segnalante e, dall’altro, il segnalante stesso che abbia effettuato segnalazioni infondate. Alla luce di quanto sopra, bisognerà aggiornare i modelli organizzativi, prevedendo un meccanismo di controllo che tuteli il lavoratore segnalante (c.d. whistleblower) contro le eventuali ritorsioni di terzi e che sia in grado di prevenire l’integrarsi di ipotesi delittuose.