Il Tribunale di Vasto, con sentenza n. 116/2022, ha dichiarato antisindacale la condotta datoriale consistente nella violazione del verbale di conciliazione sottoscritto con l’organizzazione sindacale ricorrente (nello specifico la FILCAMS CIGL Chieti) per non aver adempiuto all’impegno preso di riaprire le trattative per il rinnovo dell’accordo integrativo aziendale. Secondo il Tribunale, la condotta assunta è volitiva dei principi di correttezza e buona fede; nonostante il contenuto del verbale, dal comportamento successivamente assunto dal datore è emerso che lo stesso non aveva alcuna seria, effettiva e fattiva intenzione di procedere a rinegoziare le condizioni per la stipula dell’accordo collettivo integrativo. Tale condotta, a parere del Tribunale, ha recato pregiudizio alla FILCAMS, poiché la riapertura aveva in essa ingenerato la legittima aspettativa di poter esercitare le proprie prerogative. Prerogative poi “frustate” dalla condotta inadempiente del datore di lavoro che, nell’apposito incontro, l’aveva messa di fronte al bivio di aderire o non aderire all’accordo già raggiunto con le altre sigle sindacali. Così il Tribunale ha condannato la società ad adempiere a quanto previsto nel verbale di conciliazione e, quindi, a riaprire le trattative per il rinnovo del contratto integrativo, assumendo a tal fine una condotta conforme ai principi di correttezza e buona fede.