La Corte di Cassazione, III Sezione Penale, con la sentenza n. 16302/2022, ha ritenuto una società di logistica responsabile dell’illecito amministrativo derivante dalla commissione del reato di cui all’art. 2 del D.Lgs. 74/2000 (“Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”), commesso dai propri manager nel suo interesse e a suo vantaggio. È la prima volta che viene riconosciuta in capo ad una società la responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/20011 per la commissione di un reato tributario.
Nel caso di specie è stato accertato che la società, attraverso il ricorso ad una somministrazione illecita di manodopera, aveva determinato una concorrenza sleale tra imprese, per la conseguente alterazione delle regole di mercato, comportando lo sfruttamento dei lavoratori e producendo evasioni fiscali e contributive, con particolare riferimento all’evasione IVA.
Come ricostruito dagli inquirenti, la società, attraverso un appalto non genuino, aveva azionato il diritto alla detrazione dell’Iva dopo aver articolato un meccanismo in forza del quale, attraverso il pagamento di fatture per appalti di opere e servizi “fittizi”, “scaricava” l’Iva da un consorzio che, a sua volta, “scaricava” il tributo dalle cooperative consorziate che l’avrebbero dovuto versare allo Stato ed invece, dopo qualche anno, cessavano l’attività, rimanendo in debito verso l’erario. L’erario è risultato così impedito nel recupero dell’imposta, con conseguente accollo dell’evasione fiscale alla collettività.
La Corte di Cassazione, nel richiamare l’orientamento della sezione tributaria, ha anche osservato che “in caso di accertamento del carattere fraudolento dell’intermediazione di manodopera, l’IVA che il committente (…) assume di aver pagato al preteso appaltatore per l’operazione soggettivamente inesistente – in quanto corrisposta ad un soggetto che non era legittimato ad operare la rivalsa in ragione del divieto di intermediazione e del carattere fraudolento dell’operazione negoziale – non è detraibile ai sensi del d.P.R. n. 633 del 1972, art. 19 (…)”.
In altre parole, gli appalti “fittizi” determinano “l’inesistenza soggettiva delle fatture, comportando l’indetraibilità dell’IVA esposta in dichiarazione” ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 74/2000, con conseguente responsabilità dell’ente coinvolto ai sensi dell’art. 25-quinquedecies del D.Lgs. 231/2001.
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