L’allarme generato dal rapido incremento negli ultimi giorni del numero di casi di Coronavirus, soprattutto in Lombardia, ha indotto il Governo ad adottare misure straordinarie atte a delimitare le potenziali occasioni di diffusione dei focolai mediante Decreto-legge n. 6 del 23 febbraio scorso e relativi decreti attuativi.
In questo contesto, il datore di lavoro ha sia l’obbligo ex lege di adottare misure tecniche ed organizzative al fine di preservare la salute e la sicurezza dei propri lavoratori che un ruolo sociale affinché sia ridotta al massimo l’esposizione al rischio di contagio ed il suo proliferarsi.
In adempimento del citato decreto-legge e delle relative disposizioni attuative, per le aziende aventi sede legale ovvero operativa nei comuni della Regione Lombardia e Veneto, interessati dalle misure di contenimento del contagio, è prevista la sospensione delle attività lavorative, fatta eccezione per le imprese che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità nonché di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare ovvero in modalità a distanza. Parimenti, è stata disposta la sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti o domiciliati, anche di fatto, nei citati comuni anche nel caso in cui dette attività si svolgano al di fuori delle aree oggetto di contenimento.
Per favorire il normale svolgimento dei rapporti di lavoro subordinato instaurati nelle aree considerate a rischio ovvero con lavoratori ivi residenti o domiciliati, è stata inoltre prevista la possibilità di applicare in via automatica la modalità di lavoro agile (c.d. smart working) disciplinato dagli artt. da 18 a 23 della Legge n. 81 del 22 maggio 2017 e ciò anche in assenza di pregresso accordo individuale di cui all’art. 19 della citata legge.
Con decreto del Presidente del Consiglio del 25 febbraio scorso, tale possibilità è stata estesa fino al 15 marzo 2020, anche ai datori di lavoro avente sede legale o operativa nelle Regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria, ai lavoratori ivi residenti o domiciliati che svolgano attività lavorativa fuori da tali territori.
In tutte le predette ipotesi, nella procedura telematica l’accordo individuale dovrà essere sostituito da un’autocertificazione che attesti come il rapporto di lavoro agile si riferisca ad un soggetto appartenente ad una delle aree a rischio. Nel campo “data di sottoscrizione dell’accordo”, andrà inserita la data di inizio del lavoro agile.
È in corso di pubblicazione il decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze che interviene sugli adempimenti a carico dei contribuenti residenti nelle zone interessate dall’emergenza dal virus Covid-19.
Con il predetto decreto è stata prevista la sospensione dal 21 febbraio al 31 marzo 2020 degli obblighi di effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati per i sostituti d’imposta aventi sede legale o operativa nei comuni della Regione Lombardia e Veneto, interessati dalle misure di contenimento del contagio.
Tanto premesso, è bene rammentare che il datore di lavoro ha altresì l’obbligo ex lege di adottare misure tecniche ed organizzative al fine di preservare la salute e la sicurezza dei propri lavoratori e di ridurre al massimo l’esposizione al rischio di contagio ed il suo proliferarsi. Da ciò ne consegue che le Aziende sono tenute ad:
- adottare specifici protocolli preventivi così da garantire la salubrità degli ambienti di lavoro (ad es. con l’installazione di erogatori gel antibatterici o la dotazione di guanti e mascherine protettive);
- implementare ulteriori misure nei confronti dei dipendenti che sono stati inviati in distacco/trasferte in Cina o in Paesi orientali considerati a rischio. Al riguardo, è opportuno tenere presente che l’art. 1, lettera i) del Decreto-legge n. 6 del 23 febbraio scorso, stabilisce l’obbligo per i soggetti che hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente;
- ricorrere a forme di lavoro da remoto (ad es. lavoro agile). Sul punto, va segnalato che le agevolazioni sopra richiamate riguardano soltanto i rapporti di lavoro subordinato instaurati nelle aree considerate a rischio ovvero con lavoratori ivi residenti o domiciliati. Per tutti gli altri rapporti di lavoro continueranno invece a trovare applicazione le normali disposizioni di legge;
- aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi, tracciando il nuovo rischio biologico collegato al virus e prevedendo una specifica formazione.
Lo Studio De Luca & Partners ha creato una task force per supportare le imprese in questa delicata fase. Il Dipartimento Compliance è a Vostra completa disposizione per fornire il supporto e l’assistenza necessari.
Per informazioni e approfondimenti, potete rivolgervi o al Vostro referente abituale o a: Elena Cannone, coordinatrice del Focus Team Compliance.