L’articolo 2, comma 70, della legge 92/12 (riforma Fornero) ha abrogato, con effetto dal 1° gennaio 2016, l’articolo 3 della legge 223/91 che disciplina tempi, requisiti e modalità per l’intervento straordinario di integrazione salariale a favore dei lavoratori addetti di imprese interessate da procedure concorsuali.
Tale abrogazione aveva fatto sorgere il dubbio circa la possibilità per le aziende di poter usufruire del citato ammortizzatore, se già autorizzato nel 2015, anche oltre il 31 dicembre dell’anno in corso. La circolare ministeriale 12/15 ha sciolto questo nodo ammettendo la possibilità di fruire dell’intervento integrazione salariale, anche dopo la predetta scadenza, a condizione che entro tale data:
– venga stipulato l’accordo in sede istituzionale;
– inizino le sospensioni dal lavoro;
– venga presentata l’istanza di ammissione al trattamento di integrazione salariale.
Quanto ai requisiti per l’ottenimento dell’autorizzazione, dopo le modifiche apportate dal Dl 83/12, nei casi di dichiarazione di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria, devono sussistere congiuntamente prospettive di continuazione o di ripresa della attività aziendale e di salvaguardia anche parziale dell’occupazione.
Le predette prospettive vanno valutate alla luce dai seguenti parametri oggettivi definiti dal Lavoro con il decreto 70750/12:
– per la prosecuzione o ripresa dell’attività aziendale, le misure poste in essere dall’impresa o le manifestazioni di interesse formulate da parte di terzi, ovvero l’avvenuta attivazione di tavoli governativi o regionali per l’individuazione delle soluzioni;
– per la salvaguardia anche parziale dell’occupazione, la messa a punto di piani volti al distacco di lavoratori presso aziende terze oppure la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato con aziende terze, ovvero piani di politica attiva predisposti da soggetti pubblici o privati.
Il beneficio del predetto trattamento di Cigs è esteso anche alle imprese che: abbiano sottoscritto accordi di ristrutturazione del debito, pubblicati nel registro delle imprese; siano sottoposte a procedure di concordato preventivo con cessioni di beni o presentino un piano concordatario caratterizzato dalla prosecuzione dell’attività. Per queste due ultime tipologie di procedure concorsuali, tuttavia, non trova applicazione il Decreto sui parametri oggettivi.
In caso di mancata omologazione di concordati preventivi con cessione dei beni, il periodo di integrazione salariale fruito dai lavoratori prosegue, senza soluzione di continuità, a favore del fallimento successivamente dichiarato. Il Ministero, effettuata l’istruttoria relativa alla sussistenza di tutti i requisiti, emana il decreto di autorizzazione al trattamento di Cigs, a favore dei lavoratori interessati, con data di decorrenza anteriore al 31 dicembre 2015 e, in virtù degli accordi già sottoscritti, con effetto sino alla scadenza anche se cadente nel 2016.
Corre l’obbligo di rilevare che con l’abrogazione dell’intero articolo 3 della legge 223/91, operata dalla legge Fornero, per le imprese in procedure concorsuali che effettueranno nel 2016 licenziamenti collettivi, le conseguenze di non poco rilievo sono che: la relativa procedura preventiva di legge da espletare dovrà avere una durata fino ad un massimo di 75 giorni e non più di 60 giorni; dovrà essere versato all’Inps il “contributo d’ingresso alla mobilità”, non più oggetto di esonero. Contributo che, con effetto dal 1° gennaio 2017, verrà sostituito da quello dovuto al Naspi.
Fonte:
Il Sole 24 Ore
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