Il 23 settembre scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 144/2022 (c.d. Decreto aiuti-ter), il quale introduce significative novità a beneficio dei lavoratori, stabilendo, da un lato, nuove e diverse indennità per i dipendenti, i lavoratori autonomi e le altre categorie di soggetti, in aggiunta a quanto previsto dal decreto aiuti (D.L. 50/2022) e, dall’altro, apportando alcuni correttivi alle norme introdotte dalla legge di bilancio 2022 in materia di cessazione delle attività produttive di grandi aziende.
Tra le tante importanti novità introdotte dal decreto aiuti-ter la più significativa e rilevante, nell’ambito dei rapporti di lavoro, è quella in tema di delocalizzazioni.
Con la legge di bilancio 2022 (L. 234 di dicembre 2021), era stata introdotta nel nostro sistema giuridico una nuova quanto articolata procedura, destinata alle imprese con almeno 250 lavoratori, avente lo scopo dichiarato di garantire la salvaguardia del tessuto occupazionale e produttivo. In particolare, nell’ipotesi di chiusura o riduzione di attività, i datori di lavoro interessati hanno l’obbligo di avviare una procedura di consultazione e di presentare e discutere con le rappresentanze sindacali, le regioni interessate, il Ministero del lavoro, il Ministero dello sviluppo economico e l’ANPAL, un piano finalizzato a limitare le ricadute occupazionali ed economiche.
Ora, con l’entrata in vigore del decreto aiuti-ter, il governo ha apportato alcuni correttivi – tutti di natura evidentemente restrittiva – alla procedura introdotta dalla legge di bilancio ed ha introdotto una disposizione specifica che prevede la restituzione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari o vantaggi economici a carico della finanza pubblica di cui hanno beneficiato gli stabilimenti produttivi oggetto delle cessazioni o ridimensionamenti di attività.
Ma procediamo con ordine e vediamo le novità introdotte dal decreto in commento.
In primo luogo, vengono estesi i tempi dettati dalla procedura, adesso chiaramente dichiarata “in materia di delocalizzazione”.
Precisamente, viene raddoppiato (portandolo da novanta a centottanta giorni) il periodo successivo all’avvio della comunicazione di apertura della procedura consultiva, durante il quale sono da considerarsi radicalmente nulli eventuali licenziamenti che dovessero essere intimati dal datore di lavoro.
Viene inoltre quadruplicata (passando da trenta a centoventi giorni) la durata del periodo nel quale il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali, con le regioni, i ministeri del lavoro e dello sviluppo economico, nonché l’ANPAL devono discutere il piano sopracitato.
Viene poi eliminata la previsione contenuta nella formulazione originaria della norma secondo la quale, in caso di avvio della procedura di licenziamento collettivo a seguito della mancata sottoscrizione del piano, la durata ordinaria della consultazione obbligatoria si sarebbe ridotta da 75 a 30 giorni. Con il decreto aiuti-ter, l’eventuale procedura di licenziamento collettivo di cui alla legge 223/91 deve essere seguita per intero.
Ed ancora, la sanzione per la maggiorazione del “ticket” di licenziamento, in caso di mancata sottoscrizione del piano da parte delle organizzazioni sindacali, viene elevata del 500%.
Infine, come si è detto, viene introdotto l’obbligo della restituzione di sovvenzioni a carico della finanza pubblica di cui hanno beneficiato gli stabilimenti produttivi oggetto di cessazione o ridimensionamento percepiti nei dieci anni precedenti, in proporzione alla percentuale di riduzione del personale. La disposizione si applica nel caso in cui la riduzione di personale sia superiore al 40% di quello impiegato mediamente nell’ultimo anno, a livello nazionale o locale ovvero nel reparto oggetto della delocalizzazione o chiusura.
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