Lo scorso 17 marzo il Consiglio dei ministri ha approvato un nuovo Decreto-Legge recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”. Il Decreto-Legge è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il successivo 24 marzo (D.L. 24/2022).
Lo stato di emergenza è terminato il 31 marzo u.s. e si è reso così necessario, stando alle dichiarazioni rese dal Presidente del Consiglio dei ministri, emanare nuove disposizioni volte a favorire il rientro ad una situazione “ordinaria”.
In particolare, tra le misure previste dal D.L. 24/2022, vi è:
- l’obbligo, fino al prossimo 30 aprile 2022, in tutti i luoghi al chiuso, di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Per i lavoratori, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI) ai sensi dell’art. 74, comma 1, del D.Lgs. 81/2008 le mascherine chirurgiche. Rimane comunque opportuno per tutti i datori di lavoro, continuare ad applicare le misure previste dai Protocolli di sicurezza anticontagio che costituiscono un importante riferimento per lo svolgimento in sicurezza delle attività dei lavoratori;
- pur rimanendo fermo l’obbligo vaccinale per i cittadini over 50 fino al 15 giungo 2022 (compresi coloro che compiranno 50 anni detta data), i lavoratori interessati, fino al prossimo 30 aprile, potranno esibire nuovamente il c.d. green pass base, per accedere ai luoghi di lavoro (al riguardo si rimanda al “Lo sai che?”)
- la proroga fino al prossimo 30 giugno del lavoro agile c.d. “semplificato”, ovvero la possibilità di ricorrere a tale modalità di esecuzione della prestazione anche in assenza di un accordo individuale tra datore di lavoro e lavoratore. Con l’occasione si segnala che la commissione lavoro della Camera sta lavorando ad un nuovo disegno di legge, il quale – stando a fonti vicine al legislatore – dovrebbe apportare importanti emendamenti alla disciplina in materia oggi disciplinata dalla L. 81/2017;
- la proroga, fino al 30 giungo p.v., per i datori di lavoro, al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio, della sorveglianza eccezionale sanitaria dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante “da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.
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