La legge 9 agosto 2018 n. 96 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 12 luglio 2018 n. 87 (cd “Decreto Dignità”), ha reintrodotto nell’ordinamento italiano il reato di somministrazione fraudolenta. Si tratta di una fattispecie contravvenzionale originariamente prevista dal d.lgs. 276/2003 e successivamente abrogata dal Jobs Act. Nello specifico è stato disposto che, fermo restando l’impianto sanzionatorio di cui all’art. 18 del D.Lgs. 276/2003, il somministratore e l’utilizzatore debbano essere puniti con la pena dell’ammenda di 20 Euro per ciascun lavoratore e per ciascun giorno di somministrazione di lavoro laddove la somministrazione stessa sia posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore somministrato. Si tratta, dunque, di un reato plurisoggettivo proprio, il quale si affianca, per il bene giuridico tutelato, al reato previsto dall’art. 603 bis cod. pen., cd “caporalato”. Da ciò ne deriva che la fattispecie contravvenzionale in questione, configurandosi come reato di mero pericolo, potrà ritenersi integrata ogniqualvolta si provi la finalità elusiva dell’azione posta in essere dai soggetti attivi, a prescindere dall’evento che dalla suddetta condotta verrà a verificarsi. In considerazione della portata precettiva della disposizione, le Società dovranno prevedere, all’interno dei propri Modelli di Organizzazione, gestione e controllo, appositi presidi atti a scongiurare il verificarsi di situazioni idonee ad integrare l’ipotesi di reato sopra descritta.