Lo scorso 26 ottobre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 252, il D.L. 124/2019 recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili” (cd. Decreto fiscale). Il Decreto, collegato alla Legge di Bilancio 2020, contiene, tra le altre, importanti novità per i committenti nell’ambito dell’appalto e in materia di responsabilità amministrativa degli enti.
Entriamo nel dettaglio
Appalto
L’art. 4 del Decreto fiscale prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, le imprese committenti di appalti di servizi o di opere avranno l’obbligo di effettuare il pagamento delle ritenute fiscali operate dalle imprese appaltatrici e subappaltatrici, nel corso della durata dell’appalto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell’appalto.
A tal fine:
- ogni committente dovrà dotarsi di un conto corrente dedicato e avere cura di comunicarne gli estremi agli appaltatori e subappaltatori;
- ogni appaltatore e subappaltatore avrà l’obbligo, entro il termine di 5 giorni prima della scadenza del versamento, di: (i) comunicare a ogni committente l’elenco nominativo, con indicazione del codice fiscale, dei dipendenti impiegati nell’appalto; (ii) i dati retributivi e le ore di lavoro di tutti i dipendenti impiegati nell’appalto; (iii) gli estremi per la compilazione delle deleghe di pagamento; (iv) gli estremi del versamento effettuato;
- ogni committente dovrà eseguire il pagamento nei termini di legge e comunicare a mezzo pec ad ogni appaltatore e subappaltatore l’avvenuto pagamento.
Il committente sarà ritenuto dunque responsabile del versamento delle ritenute effettuate dalle imprese appaltatrici e subappaltatrici entro il limite della somma dell’ammontare dei bonifici ricevuti, salvo che abbia omesso di comunicare gli estremi del conto corrente bancario o postale su cui effettuare i versamenti. In tale ipotesi, il decreto prevede una responsabilità totale e piena a carico del committente.
Potranno effettuare direttamente il versamento delle ritenute solo le imprese appaltatrici e subappaltatrici che abbiano i seguenti requisiti (da certificare a cura dell’Agenzia delle Entrate e da comunicare al committente):
- essere in attività da almeno cinque anni ovvero aver eseguito nei due anni precedenti complessivi versamenti per un importo superiore a euro 2 milioni;
- non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi relativi a tributi o contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000,00.
L’ambito applicativo della disposizione non si limita al solo contratto di appalto, dovendo, come si legge nella Relazione illustrativa “intendersi ricompresi nella locuzione utilizzata anche i contratti non nominati, o misti, nonché i contratti di subfornitura, logistica, spedizione e trasporto, nei quali oggetto del contratto è comunque l’assunzione di un obbligo di fare da parte dell’impresa appaltatrice”.
Responsabilità amministrativa degli enti
L’art. 39 del Decreto fiscale introduce nel novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ex D.lgs. 231/2001 “il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti” (cd. reato tributario, art. 25-quinquedecies), già oggetto di un inasprimento delle pene nei confronti delle persone fisiche. Nell specifico è stato previsto che in caso di commissione, nell’interesse o a vantaggio dell’ente, di questa fattispecie di reato da parte di un soggetto apicale o ad esso sottoposto, si applica all’ente medesimo un una sanzione pecuniaria che può arrivare sino a 500 quote, corrispondenti ad Euro 774.500. Ciò a meno che l’ente non riesca a dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo. Questa novità legislativa troverebbe applicazione dalla data di pubblicazione in Gazzetta della legge di conversione.
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Il Decreto fiscale è ora al vaglio del Parlamento per la sua conversione in legge, dove potrebbero essere apposti dei correttivi al relativo testo.