Lo scorso 8 aprile è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 23/2020 recante misure di sostegno creditizio e fiscale a favore delle imprese aventi sede in Italia (cd. “Decreto Liquidità”). Tra dette misure si annovera la concessione alle imprese di garanzie statali sui prestiti ottenuti dagli Istituti di credito con cui le stesse hanno sottoscritto contratti di mutuo o di finanziamento. La garanzia del credito viene fornita da una società per azioni interamente controllata dal Ministero dell’economia e delle finanze (“SACE S.p.a.”). Ma tra le numerose condizioni dettate per l’accesso a questa tipologia di garanzia, vi è l’assunzione da parte delle imprese dell’impegno “a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali”. Anche se la formulazione usata dal Governo non è delle più felici, la disposizione prevede un preciso obbligo per le aziende che intendano richiedere la garanzia del credito de quo a gestire eventuali esuberi necessariamente con accordo sindacale. Si tratta comunque di una previsione che pone numerosi problemi interpretativi. Infatti, la stessa (i) non fornisce alcuna indicazione riguardo i requisiti di rappresentatività che devono avere le OO.SS. ammesse a sottoscrivere tali accordi, (ii) non fornisce alcuna indicazione utile ad individuare l’ipotetico oggetto di tali accordi, (iii) non chiarisce cosa si debba intendere con l’espressione “gestione dei livelli occupazionali” e (iv) non chiarisce quali siano le conseguenze del mancato raggiungimento di un accordo sindacale. Si auspicano interventi chiarificatori in sede di conversione in legge del Decreto.