Nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 15 settembre 2020 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 122/2020 che, dando attuazione alla direttiva (UE) 2018/957 in materia di distacco transnazionale, ha apportato una serie di modifiche alla vigente normativa rappresentata sul punto dal Decreto Legislativo 136/2016.
La direttiva (UE) 2018/957, adottata il 28 giugno 2018, e il consequenziale decreto di attuazione, si sviluppano lungo una prospettiva volta a contrastare fenomeni di alterazione del mercato concorrenziale europeo, quali, a mero titolo esemplificativo, il dumping sociale e salariale nonché il distacco transnazionale fraudolento.
Le principali novità apportate dal decreto di attuazione in commento possono essere riassunte nei seguenti tre principali aspetti: (i) estensione dei destinatari della normativa; (ii) nuove condizioni di lavoro e di occupazione dei lavoratori distaccati; (iii) modifica della durata massima del distacco transnazionale.
Entriamo nel dettaglio.
Estensione dei destinatari della normativa
In ordine al primo aspetto, giova anzitutto sottolineare che il campo di applicazione della disciplina è stato esteso ad alcune ipotesi più complesse di distacco operato da agenzie di somministrazione precedentemente non assoggettate alla stessa. In particolare, la disciplina è stata estesa alle agenzie stabilite in uno Stato membro diverso dall’Italia che – nell’ambito di una prestazione transnazionale di servizi – distaccano il lavoratore presso una propria unità produttiva o altra impresa, anche appartenente allo stesso gruppo, che ha sede in Italia e, ancora, alla fattispecie del distacco operato delle agenzie di somministrazione di lavoro stabilite in uno Stato membro diverso dall’Italia che distaccano lavoratori presso imprese utilizzatrici italiane.
Il decreto attuativo, a tal riguardo, precisa che i lavoratori coinvolti in una triangolazione di questo tipo sono considerati distaccati in Italia dall’agenzia di somministrazione con la quale intercorre il rapporto di lavoro.
In conseguenza di ciò, è stato introdotto un obbligo informativo in capo all’impresa utilizzatrice che ha sede in Italia, la quale è tenuta a informare l’agenzia di somministrazione distaccante delle condizioni di lavoro e di occupazione che trovano applicazione ai lavoratori distaccati.
Nuove condizioni di lavoro e di occupazione dei lavoratori distaccati
In merito al secondo aspetto, il decreto attuativo prevede che ai lavoratori distaccati debbono essere applicate le stesse regole valevoli per i lavoratori locali. Così, all’articolo 4 del decreto, viene riportata una elencazione delle materie per cui è prevista l’applicazione della legge dello Stato membro ospitante. Ciò, al fine di garantire una chiara e particolare tutela dei lavoratori distaccati che, giova nuovamente chiarirlo, rimangono dipendenti del datore di lavoro distaccante.
Modifica durata massima del distacco
Infine, il terzo aspetto della modifica in commento è rappresentato dalla riduzione della durata massima del distacco da 24 a 12 mesi, estendibili a 18 mesi con notifica motivata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Una volta trascorso tale periodo, ai lavoratori distaccati verranno applicate, se più favorevoli, tutte le condizioni di lavoro e di occupazione previste in Italia dalle disposizioni normative e dai contratti collettivi nazionali e territoriali ad eccezione di quelle concernenti le procedure e le condizioni per la conclusione e la cessazione del contratto di lavoro, le clausole di non concorrenza e la previdenza integrativa di categoria.
In aggiunta, sempre al fine di garantire una durata adeguata al distacco ed evitare l’attuazione di soluzioni elusive della normativa, viene chiarito nel decreto che in caso di sostituzione di uno o più lavoratori distaccati, la durata di 12 (o 18) mesi verrà determinata dalla somma di tutti i periodi di lavoro prestato dai singoli lavoratori.
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