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È lecito sospendere lo stipendio se il lavoratore rifiuta l’accertamento sanitario (il Quotidiano del Lavoro – Il Sole 24 Ore, 12 maggio 2015)

Il caso esaminato dalla Suprema Corte, sez. lav., con sentenza 23 aprile 2015, n. 8300 , prende le mosse dalla seguente vicenda. Un lavoratore avviato obbligatoriamente (con disabilità del 60%), essendo stato assegnato dal datore di lavoro a mansioni compatibili con la propria infermità, aveva lamentato difficoltà nell’esecuzione delle stesse.

All’invito datoriale di indicarne altre compatibili con la propria disabilità il lavoratore non aveva però fornito alcun riscontro. In ragione di ciò, il datore di lavoro lo aveva sospeso inizialmente dal servizio, senza tuttavia interrompere il pagamento della retribuzione. Avendo però il lavoratore respinto i successivi e ripetuti inviti datoriali a sottoporsi alle visite mediche di accertamento delle limitazioni al lavoro adducendo il diritto al trattamento riservato dei dati personali, il datore di lavoro, mantenendo fermo l’ordine di sospensione, interrompeva il pagamento della retribuzione.
Contro l’iniziativa aziendale, il lavoratore aveva dunque presentato ricorso al Tribunale di Latina per ottenerne la dichiarazione di illegittimità, lamentando che dovesse considerarsi, in subordine, al pari di un licenziamento privo di giustificato motivo. Avendo il Tribunale adito rigettato il ricorso, il lavoratore si era dunque rivolto alla competente Corte di Appello, che confermava l’infondatezza delle doglianze del lavoratore, escludendo la natura disciplinare del provvedimento datoriale e ravvisando l’estinzione dell’obbligazione retributiva per impossibilità non imputabile al debitore ex art. 1256 cod. civ. Avverso tale decisione il lavoratore proponeva ricorso in Cassazione.
All’esito del giudizio la S.C. ha nuovamente respinto le doglianze del lavoratore, condannandolo al pagamento delle spese processuali secondo la soccombenza.
Con l’unico motivo di ricorso il lavoratore lamentava nuovamente l’illegittimità, nullità, inesistenza e/o inefficacia del provvedimento di sospensione a tempo indeterminato dal servizio e dalla retribuzione, o in subordine del licenziamento che nei fatti esso a suo dire aveva rappresentato.
Nel dichiarare l’inammissibilità di tale motivo (segnatamente in quanto privo dell’indicazione delle norme asseritamente violate dalla sentenza impugnata), la S.C. ha ribadito il principio per il quale il prestatore di lavoro che ritenga di essere assegnato a mansioni non compatibili con il proprio stato di salute può richiedere al datore di lavoro l’assegnazione ad altre compatibili, ma non gli è consentito di rifiutare di sottoporsi a legittimi controlli medici. In particolare la S.C., richiamando un precedente giurisprudenziale, ha ribadito che “il rifiuto del lavoratore dà facoltà al datore di lavoro di sospendere la prestazione retributiva ai sensi dell’art. 1460 c.c., alla condizione della sottoposizione del lavoratore ad accertamento sanitario, onde evitare il licenziamento”.
Ciò in quanto, conclude la S.C., il lavoratore interessato alla cessazione del periodo di sospensione ha due alternative: sottoporsi agli accertamenti sanitari per l’individuazione delle mansioni compatibili con le proprie condizioni di salute, oppure recedere dal rapporto di lavoro.

Fonte:
Il Quotidiano del Lavoro – Il Sole 24 Ore
www.quotidianolavoro.ilsole24ore.com/art/contenzioso-e-giurisprudenza/2015-05-08/e-lecito-sospendere-stipendio-se-lavoratore-rifiuta-accertamento-sanitario-171957.php

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