Il 22 settembre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge n. 127/2021 (il “Decreto”), in vigore, dal 23 settembre, secondo il quale dal prossimo 15 ottobre sino al successivo 31 dicembre, chiunque svolga una qualsiasi attività lavorativa, di formazione o volontariato nel settore privato è tenuto a possedere e a esibire, su richiesta, il Green pass per accedere ai luoghi di lavoro. L’obbligo non si applicherà ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione. Obbligati al controllo sono i datori di lavoro in relazione ai propri dipendenti e agli eventuali soggetti esterni che svolgono attività lavorativa all’interno dei propri siti. Entro il 15 ottobre, i datori di lavoro sono tenuti a definire le modalità operative per l’organizzazione dei controlli, anche a campione. Ove possibile, deve essere prioritariamente previsto che i controlli vengano effettuati al momento dell’accesso al luogo di lavoro e devono essere individuati formalmente i soggetti incaricati dei controlli e della contestazione in caso di violazione. Le modalità organizzative con cui dovranno essere effettuate le verifiche saranno definite con apposito DPCM. I lavoratori non in possesso del Green pass o che si rifiutino di mostrarlo, verranno considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione dello stesso e, comunque, non oltre il 31 dicembre, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non saranno dovuti la retribuzione o altro compenso o emolumento, comunque denominato. Per i datori di lavoro con meno di 15 dipendenti varranno le regole generali con la specificità che dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro potrà sospendere il lavoratore e stipulare un contratto a tempo determinato per sostituirlo della durata massima di 10 giorni, rinnovabile per una sola volta, non oltre il termine del 31 dicembre. I lavoratori che accederanno ai luoghi di lavoro senza possedere il Green pass saranno sanzionabili disciplinarmente dal datore di lavoro, oltre che soggetti a una sanzione amministrativa di importo variabile da 600 a 1.500 euro. Inoltre, il datore di lavoro che non organizzerà o non eseguirà i controlli sarà soggetto a una sanzione amministrativa di importo variabile da 400 a 1.000 euro. In caso di reiterazione della violazione, la sanzione verrà raddoppiata.
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