È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge delega n. 32 del 7 aprile 2022 rubricata “Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia”.
Nei prossimi 12-24 mesi, a fronte di tale provvedimento, saranno adottati una serie di decreti legislativi destinati a potenziare il c.d. work life balance, ossia la conciliazione dei tempi vita-lavoro e a dare maggiore sostegno alla famiglia.
Con particolare riferimento agli istituti di diritto del lavoro, verrà riformata la disciplina dei congedi parentali, di maternità e paternità secondo i seguenti criteri direttivi:
- fruizione da parte dei genitori lavoratori dei congedi parentali fino ai quattordici anni di età del figlio;
- introduzione di modalità flessibili nella gestione dei congedi parentali, compatibilmente con le forme stabilite dai CCNL di settore, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, tenendo conto della specificità dei nuclei familiari mono-genitoriali;
- riconoscimento ai genitori lavoratori di un permesso retribuito, di durata non inferiore a cinque ore nel corso dell’anno, per ciascun figlio, da dedicare ai colloqui con gli insegnanti e per la partecipazione attiva al percorso di crescita dei figli;
- riconoscimento al coniuge, al convivente ovvero a un parente entro il secondo grado, di permessi per accompagnare la donna alle visite specialistiche durante la gestazione;
- concessione di un periodo minimo, non inferiore a due mesi, di congedo parentale non cedibile all’altro genitore per ciascun figlio, prevedendo forme di premialità nel caso in cui tali congedi siano distribuiti equamente fra entrambi i genitori;
- previsione, per il padre lavoratore, di un periodo di congedo obbligatorio nei primi mesi di nascita del figlio, di durata significativamente superiore ai 10 giorni già previsti per legge, da richiedere con ragionevole preavviso al datore di lavoro.
Inoltre, saranno introdotte misure volte a incentivare il lavoro femminile attraverso:
- forme di agevolazione, anche contributiva, a favore delle imprese per le sostituzioni di maternità, per il rientro delle donne al lavoro, ivi compresa la loro formazione;
- una modulazione graduale della retribuzione spettante durante le assenze per le malattie dei figli:
- incentivi per i datori di lavoro che applicano le clausole dei CCNL di settore recanti modalità di lavoro flessibile con facoltà dei lavoratori di chiedere, secondo le previsioni dei medesimi contratti, il ripristino dell’originario regime contrattuale;
- misure di sostegno alla formazione in materia finanziaria delle imprenditrici e alla digitalizzazione delle imprese.