La retribuzione dell’agente di commercio può essere pignorata solo nei limiti del quinto. A prendere atto della “par condicio” fra settore pubblico e privato dopo le recenti riforme legislative è la Corte di cassazione che, con la sentenza 685 del 18 gennaio 2012, ha respinto il ricorso dei creditori di un agente di commercio i quali chiedevano un pignoramento maggiore rispetto al quinto della retribuzione dell’agente. Secondo la Suprema Corte, “le modifiche apportate dalle leggi n. 311 del 2004 e 80 del 2005 (di conversione del DL n. 35 del 2005) al DPR n. 180 del 1950 (approvazione del Testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni) hanno comportato la totale estensione al settore del lavoro privato delle disposizioni originariamente dettate per il lavoro pubblico. Ne consegue che i crediti derivanti dai rapporti di cui al n. 3 dell’art. 409 c.p.c. (nella specie, rapporto di agenzia) sono pignorabili nei limiti di un quinto, previsto dall’art. 545 c.p.c.”.