La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 24492 del 1° ottobre 2019, ha chiarito la corretta portata e applicazione dell’articolo 5, comma 14, della Legge n. 638 del 12 settembre 1983. In particolare, la stessa ha affermato che il giustificato motivo di esonero del dipendente in stato di malattia dall’obbligo di reperibilità a visita domiciliare di controllo corrisponde ad ogni fatto che, alla stregua del giudizio medio e della comune esperienza, può rendere plausibile l’allontanamento del lavoratore dal proprio domicilio, senza però potersi ravvisare in qualsiasi motivo di convenienza od opportunità.
I fatti di causa
Nel caso di specie un dipendente, senza aver dato alcuna preventiva comunicazione al datore di lavoro, era risultato assente alla visita medica di controllo domiciliare effettuata dall’Inps. Il dipendente, in sede disciplinare e processuale, si era giustificato affermando che, in occasione della visita, aveva accompagnato il figlio di sette anni in ospedale per un ricovero ordinario.
Nei giudizi di merito sia il Tribunale che la Corte di Appello territorialmente competenti avevano accertato la legittimità della sanzione disciplinare della multa irrogata al dipendente dalla società sua datrice di lavoro.
In particolare, la Corte distrettuale, nel confermare la decisione di primo grado, aveva evidenziato che solo un ricovero urgente in orario corrispondente alla visita fiscale avrebbe potuto giustificare l’assenza del dipendente dal proprio domicilio durante le fasce di reperibilità, mentre il ricovero ordinario (o visita di controllo) non aveva alcuna caratteristica dell’urgenza.
In ogni caso, ad avviso della Corte d’Appello, la situazione di specie non avrebbe precluso la possibilità di una previa comunicazione dell’assenza al datore di lavoro.
Avverso la decisione di merito ricorreva in cassazione il dipendente.
L’orientamento della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha ritenuto corretta l’applicazione fatta dalla Corte d’Appello dell’art. 5, comma 4, della Legge 638/1983, secondo cui il giustificato motivo di esonero del dipendente in stato di malattia dall’obbligo di reperibilità a visita domiciliare di controllo non ricorre solo nelle ipotesi di forza maggiore. Detto motivo corrisponde ad ogni fatto che, alla stregua del giudizio medio e della comune esperienza, può rendere plausibile l’allontanamento del lavoratore dal proprio domicilio, senza potersi peraltro ravvisare in qualsiasi motivo di convenienza od opportunità. Il giustificato motivo di esonero deve, infatti, consistere in un’improvvisa e cogente situazione di necessità che renda indifferibile la presenza del lavoratore in luogo diverso dal proprio domicilio durante le fasce orarie di reperibilità.
Di conseguenza ai fini dell’accertamento della legittimità dell’assenza deve accertarsi la sussistenza del nesso di causalità tra il momento in cui si verifica la situazione d’urgenza e quello dell’allontanamento dal domicilio durante le fasce di reperibilità. Tale nesso, nel caso di specie, sarebbe sussistito al massimo durante l’orario notturno (quando il lavoratore aveva accompagnato il figlio al primo accesso al Pronto soccorso), ma non era ricorso al tempo della visita fiscale. Questa, infatti, era avvenuta in tarda mattinata, quando non era stata dimostrata dal lavoratore alcuna urgenza idonea a giustificare l’allontanamento dal domicilio durante le fasce di reperibilità nonché il mancato previo avviso al datore di lavoro.
La Corte di Cassazione ha così dichiarato inammissibile il ricorso del lavoratore, condannandolo alle spese di lite.