La Corte di Cassazione, con sentenza n. 15094 del giorno 11 giugno 2018, ha affermato che i controlli effettuati per il tramite di un’agenzia investigativa (o delle guardie giurate) non possono in nessun caso riguardare né l’adempimento né l’inadempimento dell’obbligazione contrattuale ma devono limitarsi solo ad accertare il compimento di atti illeciti posti in essere dal lavoratore, quand’anche la prestazione lavorativa venga svolta fuori dai locali aziendali. In tale contesto la Corte cita alcuni esempi di controllo investigativo legittimo, ossia quando il dipendente (i) svolge attività retribuita in favore di terzi durante l’orario di lavoro; (ii) compie mancanze specifiche (vendere un prodotto e rubare la somma incassata) o (iii) svolge attività extra lavorativa contravvenendo al divieto di concorrenza (fonte di danni per il datore di lavoro). In altri termini, l’investigatore per operare legittimamente “non può sconfinare nella vigilanza dell’attività lavorativa vera e propria”, essendo detto controllo riservato ai sensi dell’art. 3 dello Statuto dei Lavoratori direttamente al datore di lavoro o ai suoi collaboratori, i cui nominativi e le cui mansioni devono essere comunicati al lavoratore. In caso contrario i disposti controlli investigativi sono da considerarsi illegittimi con la conseguente illegittimità del licenziamento che ne deriva.