La Corte di Cassazione, con sentenza n. 9180 del 23 aprile 2014, discostandosi espressamente da un proprio precedente orientamento (sentenze n. 49/1997 e n. 6923/1996), ha stabilito che le somme erogate dal datore di lavoro al dipendente non sono esenti da contribuzione per il solo fatto di essere corrisposte in esecuzione di una transazione. La tesi della Corte si basa sul disposto dell’articolo 12, L. 153/1969 che ricomprende nell’imponibile contributivo tutto quanto percepito dal lavoratore in relazione al rapporto di lavoro. Ad avviso della Cassazione il concetto di retribuzione ai fini contributivi non coincide con quello codicistico di cui all’articolo 2099 cod. civ. Ai fini contributivi, infatti, si supera il principio di corrispettività, per comprendere anche gli importi non necessariamente correlati alla prestazione lavorativa. Secondo la Cassazione, restano escluse dalla contribuzione solo le erogazioni derivanti da una causa autonoma, diversa e distinta dal rapporto di lavoro, oltre che naturalmente quelle di cui ai titoli elencati dallo stesso articolo 12, L. 153/1969.