La Corte di Cassazione, con sentenza n. 11250/2010, ha precisato che l’affissione del codice disciplinare costituisce requisito essenziale per la validità del licenziamento soltanto quando questo costituisca la sanzione per l’infrazione ad una disposizione corrispondente ad un’esigenza peculiare dell’azienda e non anche quando l’infrazione riguardi doveri previsti dalla legge o comunque appartenenti al patrimonio deontologico di qualsiasi persona onesta, ovvero dei doveri imposti al prestatore di lavoro dalle disposizioni di carattere generale proprie del rapporto di lavoro subordinato.