La Corte di Cassazione, con sentenza n. 4709/2012, ha statuito che il lavoratore può rifiutare di prestare la propria prestazione di lavoro se il provvedimento di trasferimento non è adeguatamente motivato. Nel caso di specie, il trasferimento aveva comportato un radicale mutamento della posizione lavorativa del dipendente senza un’adeguata giustificazione a norma dell’art. 2103 cod. civ., determinando così la nullità del trasferimento stesso nonché un inadempimento parziale del contratto di lavoro.