La Cassazione, con sentenza n. 12596/2010, ha stabilito che in tema di illeciti amministrativi comminati dall’ispettorato del lavoro per provata esistenza di un rapporto di lavoro subordinato non dichiarato, l’adozione dei principi di legalità, irretroattività e divieto di applicazione analogica, comporta l’assoggettamento del comportamento illecito alla legge del tempo vigente al momento del suo verificarsi; è perciò inapplicabile la disciplina posteriore più favorevole ed a nulla rileva che questa più favorevole normativa sia entrata in vigore anteriormente all’emanazione dell’ordinanza di ingiunzione per il pagamento della sanzione pecuniaria. Non trovano infatti applicazione analogica gli opposti principi di cui all’art. 2, commi 2 e 3, del Codice Penale, attesa la differenza qualitativa delle situazioni.