Con sentenza n. 1350 del 26 gennaio 2016, la Corte di Cassazione ha considerato legittima la sanzione disciplinare comminata ad un dipendente che, in presenza di un’agitazione sindacale, si era rifiutato, a fronte di un espresso obbligo contenuto nell’accordo sindacale applicato, di sostituire un collega assente in un’unità di tempo posta al di fuori del normale orario lavorativo. Con la decisione in commento, è stata così rimarcata la necessità di individuare un limite interno al diritto di sciopero, fuori dal quale il rifiuto di eseguire una parte delle mansioni legittimamente esigibili dal datore di lavoro si configura quale inadempimento contrattuale del lavoratore e non come condotta antisindacale del datore di lavoro.