La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con sentenza n. 4559 del 22 febbraio 2013, ha statuito che è legittimo il licenziamento del lavoratore che, durante il periodo di assenza dal lavoro per malattia, va a caccia con gli amici. Tale ultima attività, infatti, è incompatibile, per le modalità con cui si svolge, con la patologia (mal di schiena) dichiarata per giustificare l’assenza dal lavoro.