La Corte di Cassazione, con sentenza n. 17752/2010, ha negato l’infortunio in itinere (ed il conseguentemente risarcimento) ad un lavoratore che utilizzava, in luogo dei mezzi pubblici, il proprio motociclo per recarsi sul posto di lavoro. La Suprema Corte ha chiarito che le scelte personali, per quanto lecite, di utilizzo del mezzo proprio rispetto al mezzo pubblico non possono essere valutate in ottica risarcitoria né giustificare un intervento solidaristico a carico della collettività. Rientrano, infatti, nel rischio coperto dalle garanzie assicurative INAIL solo le situazioni che impongono l’uso del mezzo privato per necessità e mai nel caso in cui l’offerta di trasporto pubblico sia soddisfacente.