La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 19119/2011, ha affermato che in tema di danno patrimoniale, la prova degli introiti deve essere sempre fornita con la dichiarazione dei redditi o, per i guadagni passati, tramite prove testimoniali sull’attività svolta, con l’indicazione delle circostanze idonee a giustificare la presunzione che la mancanza di reddito è dovuta solo a contingenze eccezionali e temporanee.