La Corte di Cassazione, con sentenza n. 14157/2012, è tornata nuovamente a pronunciarsi sul tema del “crumiraggio” ribadendo che la decisione del datore di lavoro di sostituire i dipendenti scioperanti con altri lavoratori, non aderenti o appartenenti a settori non interessati dallo sciopero, non costituisce di per sé condotta antisindacale. Ciò, purché tale decisione incida sull’articolazione della struttura dell’impresa e sulla distribuzione delle mansioni tra i dipendenti nei limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.