La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9226/2014, ha chiarito che una volta derogata l’esclusiva di zona, l’agente non ha più diritto a richiedere il pagamento delle provvigioni relative ad affari conclusi dal preponente – direttamente o per il tramite di altri agenti – nella zona di sua competenza. Nella sentenza è stato altresì ribadito il principio secondo cui l’esclusiva di zona è sia derogabile dalle parti espressamente sia per fatti concludenti. La deroga per fatti concludenti, secondo i giudici di legittimità, deve poter essere desunta in modo «chiaro ed univoco» dal comportamento delle parti ove incompatibile con il contenuto del contratto.