La Corte di Cassazione – disattendendo un suo precedente orientamento basato sull’art. 18 della L. n. 300/1970 – con la sentenza n. 1244/2011, ha affermato che il datore di lavoro, che ha già intimato il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, può comunicare al lavoratore un secondo licenziamento, fondato su diversa causa o motivo. Tuttavia, il secondo recesso produrrà effetti solo nel caso in cui il giudice accerti l’illegittimità del primo licenziamento comunicato dal datore.