La Corte di Cassazione, con sentenza n. 12103/2011, ha precisato che l’esame congiunto presso il Ministero del Lavoro per l’accesso alla CIGS non garantisce di per sé la legittimità della procedura. In caso di incompleta comunicazione preventiva alle organizzazioni sindacali, quindi, l’intero piano di ristrutturazione si deve considerare illegittimo. Infatti mentre gli organi pubblici (Cipi e Ministero del Lavoro) partecipano all’accertamento della crisi ed emanano i conseguenti provvedimenti amministrativi, spetta ai soggetti privati (datori di lavoro e sindacati) gestire in concreto la crisi aziendale. Pertanto la comunicazione che il datore di lavoro è tenuto a dare alle rappresentanze sindacali aziendali deve essere preventiva e contenere necessariamente l’indicazione dei criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere e le modalità di rotazione, i quali solo successivamente dovranno costituire oggetto del prescritto esame congiunto presso il ministero del Lavoro.