La Corte di Cassazione, con sentenza n. 23984 dell’11 novembre 2014, ha precisato che l’esenzione dal pagamento del contribuito di mobilità di cui all’articolo 3, comma 3, della Legge n. 223/91, avendo natura eccezionale si applica nella sola ipotesi prevista dalla citata legge, ovverosia nel caso in cui il licenziamento collettivo sia disposto dagli organi di una procedura concorsuale.