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Cassazione: l’esenzione dal pagamento del contribuito di mobilità solo nelle ipotesi di legge (Il Sole 24 Ore, 12 novembre 2014, pag. 47)

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 23984 dell’11 novembre 2014, ha precisato che l’esenzione dal pagamento del contribuito di mobilità di cui all’articolo 3, comma 3, della Legge n. 223/91, avendo natura eccezionale si applica nella sola ipotesi prevista dalla citata legge, ovverosia nel caso in cui il licenziamento collettivo sia disposto dagli organi di una procedura concorsuale.

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