La Cassazione, con sentenza n. 1693 depositata il 24 gennaio, ha stabilito che il rifiuto del lavoratore subordinato di svolgere la propria prestazione lavorativa, ad esempio in caso di adibizione a mansioni inferiori, può essere legittimo, e quindi non giustificare il licenziamento in base al principio di autotutela nel contratto a prestazioni corrispettive, se il rifiuto è proporzionato all’illegittimo comportamento del datore di lavoro e conforme a buona fede. Tuttavia, precisa l’estensore, per ritenere giustificato il rifiuto di adempiere, il giudice del merito deve fare una valutazione comparativa degli inadempimenti, considerando anche la loro proporzionalità rispetto alla funzione economico sociale del contratto e all’incidenza sull’equilibrio sinallagmatico, sulle posizioni delle parti e sui loro interessi. In sostanza, il rifiuto di adempiere non sarà secondo buona fede se l’inadempimento è grave o di scarsa importanza in relazione all’interesse dell’altra parte contrattuale.