La Corte di Cassazione, con sentenza n. 1411 del 31 gennaio 2012, ha ribadito che se un lavoratore ottiene la trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a termine, non ha più diritto a ottenere un risarcimento del danno pari alle retribuzioni che avrebbe percepito dalla fine del rapporto sino alla sentenza. L’indennità da 2,5 a 12 mensilità di cui all’articolo 32, comma 5 della Legge 183/ 2010 (c.d. Collegato Lavoro) copre infatti tutto il periodo compreso tra la fine del lavoro e la sentenza di conversione, smentendo le interpretazioni difformi proposte da alcune recenti pronunce secondo cui la nuova indennità sostitutiva si sarebbe dovuta sommare al risarcimento calcolato secondo le regole previgenti. L’indennità di cui all’art. 32 del Collegato Lavoro è omnicomprensiva e il suo godimento esclude qualsiasi altro risarcimento del danno o indennità. La sentenza della Corte di Cassazione risolve un altro dubbio sorto in questi mesi, chiarendo che la disciplina dell’indennità risarcitoria si applica anche ai giudizi pendenti in sede di legittimità.