Il logoramento del dipendente che si sia esposto volontariamente a eccessi di lavoro per un lasso di tempo più o meno lungo, non comporta responsabilità del datore in base all’art. 2087 cod. civ., in quanto il lavoratore ha la facoltà di astenersi dalle prestazioni la cui esecuzione possa arrecare pregiudizio alla salute. Ciò vale a maggior ragione per il dirigente, cui è riconosciuta piena autonomia di organizzazione del proprio lavoro e dei relativi ritmi. Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 12725 del 23 maggio scorso.