La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17204/2013, ha svincolato il datore di lavoro dall’obbligo di acquisire il consenso dei lavoratori per eseguire indagini dirette a far valere un diritto dell’azienda. Ciò in deroga alla regola generale, prevista dall’articolo 23 del Codice Privacy, che subordina il trattamento dei dati al consenso espresso dell’interessato, il quale deve altresì ricevere l’informativa sul trattamento. Al centro del giudizio un vicedirettore di banca licenziato a seguito di un’indagine disciplinare – avviata per la tutela del patrimonio aziendale – sulla movimentazione di conti a lui intestati presso la banca della quale era dipendente.