La Corte di Cassazione, da ultimo con sentenza n. 6102/2011, ha precisato – nel fare chiarezza sulle notifiche degli atti tributari da parte del fisco – che nel caso di irreperibilità assoluta del contribuente (all’indirizzo da cui non risulti nemmeno trasferito) l’atto tributario è notificato con l’affissione dell’avviso di deposito nell’albo comunale, senza la necessità di una ulteriore raccomandata. Il termine di impugnazione per il contribuente decorre dall’ottavo giorno successivo all’affissione.