La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 14861 depositata il 5 settembre 2012, ha confermato che la notifica dell’avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate mediante posta deve essere provata con l’esibizione dell’avviso di ricevimento della raccomandata, non essendo sufficiente una specifica attestazione del servizio postale. Ne consegue che se il contribuente lamenta di non aver mai ricevuto un avviso di accertamento e l’Agenzia delle Entrate non è in grado di esibire in giudizio la cartolina di ricevimento, l’atto impositivo non può ritenersi notificato.