Con sentenza n. 6588 del 30 aprile 2012, la Cassazione ha precisato che le pensioni di invalidità possono essere trasformate in pensioni di vecchiaia solo ove siano presenti i requisiti previsti per queste ultime. Ma se per le pensioni conseguite in base alla L. n. 222/1984 è previsto che l’importo della pensione non possa essere inferiore a quello dell’assegno di invalidità in godimento in quanto l’assicurato compie l’età pensionabile, quelle conseguite in base alla previgente normativa (Rdl 636/1939), operano su opzione dell’assicurato: non si ha diritto a mantenere il trattamento in godimento.