Nel caso di licenziamento illegittimo il risarcimento del danno all’ex dipendente deve essere commisurato al numero di retribuzioni che sarebbe maturato fino al giorno in cui è pagata l’indennità che sostituisce la reintegra nell’impresa e non fino alla data in cui il lavoratore esercita l’opzione del ristoro in denaro rendendo noto di non voler tornare in azienda. Lo precisa la sentenza 15519/12, pubblicata il 17 settembre dalla sezione lavoro della Cassazione, che interpreta l’articolo 18 della legge 300/70 anche alla luce della carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.