La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6110 di ieri, ha statuito che il licenziamento del dirigente può essere giustificato da qualsiasi motivazione purché sorretta da motivi apprezzabili sul piano del diritto e da una valutazione globale che escluda l’arbitrarietà del recesso in quanto riferito a circostanze idonee a turbare il legame fiduciario con il datore di lavoro. La condotta del dirigente, consistente nell’aver manifestato un atteggiamento di radicale opposizione alle gerarchie e direttive aziendali, costituisce infatti giustificato motivo soggettivo di licenziamento.