La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 16460/2012, ha concesso il permesso retribuito di tre giorni al padre di un ragazzo disabile anche se la madre è casalinga e la richiesta riguarda un periodo precedente la legge che riconosce l’opportunità. Ciò, in quanto il diritto all’affetto anche da parte del genitore che lavora e la necessità di affiancare il non lavoratore fanno sì che quanto affermato esplicitamente solo con il D.Lgs. n. 151/2001 vada riconosciuto anche per gli anni precedenti l’entrata in vigore della norma.