La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 27057 del 3 dicembre 2013, ha statuito che le modifiche al periodo feriale derivanti da una riconsiderazione datoriale delle esigenze aziendali siano consentite, purché ne sia data comunicazione al lavoratore con un congruo preavviso e prima dell’inizio del godimento delle ferie, non essendo il prestatore di lavoro tenuto ad essere reperibile in questo periodo.