La Corte di Cassazione, con sentenza n. 24525/2014, ha statuito che è legittima la rinnovazione di un licenziamento nullo per mancato superamento del periodo di comporto attraverso un nuovo atto di licenziamento fondato sui medesimi presupposti, a fronte di un nuovo periodo di malattia comunicato dal lavoratore. La Corte ha infatti ammesso che, nonostante sia intervenuto un precedente licenziamento intimato dal datore di lavoro sul presupposto, rivelatosi infondato, del superamento del periodo massimo di assenza per malattia, sia possibile rinnovare l’atto di licenziamento sulla base di una nuova comunicazione di prosecuzione di malattia inviata nelle more dal lavoratore, alla luce della quale il periodo massimo di comporto risulti in questa seconda occasione esaurito.