La Corte di Cassazione, con sentenza n. 1148/2013, ha stabilito che il limite massimo di risarcimento introdotto dalla L. n. 183/2010 (cd. “Collegato Lavoro”) nei casi di conversione del contratto a termine – ossia, 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto – si applica anche al lavoro interinale (e, pertanto, alla somministrazione di manodopera).