Con la sentenza n. 9965 dell’11 aprile 2012, la Suprema Corte di Cassazione ha sancito che il datore di lavoro che reintegra solo parzialmente un dirigente della rappresentanza sindacale aziendale, limitandosi a pagargli lo stipendio e riconoscendogli i diritti sindacali ma rifiutando la sua prestazione lavorativa, è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dal comma 10 dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori (pagamento di una somma pari alla retribuzione giornaliera spettante al dipendente, per ogni giorno di ritardo, al Fondo Inps per l’adeguamento delle pensioni). La sanzione si applica anche in questo caso perché il semplice pagamento della retribuzione e l’eventuale riconoscimento delle prerogative sindacali non sono sufficienti a essere equiparate alla reintegrazione piena; se manca la prestazione di lavoro, quindi, si verifica il presupposto applicativo sancito dalla legge.