La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10133/2014, sul c.d. “rito Fornero”, ha chiarito che l’ordinanza immediatamente esecutiva ex articolo 1 comma 49, L. n. 92/2012, è sottoposta alle regole ordinarie dell’impugnazione civilistica. L’ordinanza resa nelle forme "brevi" deve essere impugnata, scrive la Corte, con opposizione davanti allo stesso giudice che l’ha emessa e, una volta raggiunta la “sentenza” nel merito, questa può essere “reclamata” davanti alla Corte d’Appello. L’appello, spiega la Corte, può essere evitato – dando luogo al ricorso per saltum in Cassazione – solo se sul punto è stato raggiunto un accordo tra le parti.