La Corte di Cassazione ha affermato che, nell’ipotesi di assunzione a termine per la sostituzione di un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto (L. n. 230/62), la possibilità di sostituire lo stesso mediante “scorrimento” implica la sussistenza di una correlazione, di tipo causale, tra l’attività del sostituto e quella del sostituito (correlazione al di là della quale non potrebbe più parlarsi di sostituzione per scorrimento, ma di mera coincidenza temporale tra la sostituzione del dipendente assente e l’assegnazione del sostituto ad una posizione non correlata a quella lasciata scoperta dal dipendente assente).