La Corte Costituzionale, con sentenza n. 334/2010, ha chiarito che il limite di età per l’istruzione obbligatoria è stato fissato, dal legislatore nazionale, a 16 anni e che pertanto alle Regioni è fatto divieto di abbassare tale soglia intervenendo a disciplinare l’apprendistato e la formazione professionale. La legge regionale infatti, fissando a 15 anni il limite anagrafico per l’avvio dell’apprendistato qualificante attraverso “formazione formale esterna”, esce dal campo della formazione professionale, materia di sua competenza, per invadere quello delle “norme generali sull’istruzione”, che invece rappresentano una competenza esclusiva del legislatore nazionale. Allo stesso modo, anche nella definizione dei profili formativi dell’apprendistato le Regioni non godono di libertà assoluta bensì devono intervenire sulla base di intese con i Ministeri dell’Istruzione e del Lavoro.